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Noleggio con Conducente

Noleggio con Conducente.

Rilascio dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.
3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il
numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’ art. 4 della legge n. 15/68:
a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone;
b) l’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio del servizio taxi.
Nel medesimo termine andrà comprovata:
- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma
delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibiltà di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell’utenza.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell’anagrafe provinciale.

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